Art. 2.
(Beneficiari del Fondo).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti vittime di gravi infortuni sul lavoro, coloro che sono stati vittime di incidenti stradali e i caduti nell'adempimento del dovere, nonché i rispettivi familiari superstiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.